Coloro che si iscrivono all'Albo degli Avvocati per la prima volta sono tenuti al pagamento della somma di € 406,74, comprensiva della tassa di iscrizione all'Albo, tesserino e quota annuale.
ESTREMI BANCARI PER PAGAMENTI RELATIVI SOLO ALL'ISCRIZIONE
Il conto corrente su cui effettuare i pagamenti previsti per l'iscrizione all'Albo degli Avvocati di Perugia (tassa di iscrizione, tessera e quota annuale) è il seguente: IBAN IT35T0200803027000029470837.
N.B. Dall'anno successivo all'iscrizione la quota annuale deve essere corrisposta solo ed esclusivamente tarmite Avvisi personalizzati PagoPA, che saranno inviati dalla Segreteria dell'Ordine tramite PEC e che saranno, comunque anche scaricabili nell'area riservata della piattaforma RICONOSCO
All'atto del deposito della domanda di iscrizione all'Albo è necessario indicare un indirizzo pec valido.
L'attivazione sarà gestita dalla Fondazione Forense, previa iscrizione quale socio e pagamento della quota socio annuale, come indicato nei moduli allegati.
Si comunica che dal 29 novembre 2023 il CNF ha attivato un apposito gestionale dedicato per le richieste di specializzazioni che consente agli Avvocati di effettuare direttamente e in autonomia tutte le operazioni necessarie alla richiesta del titolo di specialista.
Gli Interessati, non dovranno più, pertanto, inviare la relativa documentazione all'Ordine via mail o via pec, ma collegarsi direttamente al seguente link: https://gestionali.consiglionazionaleforense.it
Il Decreto Legge del 12 settembre 2014 n. 132, convertito con modificazione in Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha previsto la negoziazione assistita come forma di degiurisdizionalizzazione a cui le parti possono ricorrere, assistite dai propri avvocati, per cooperare in buona fede e con lealtà, per risolvere in via amichevole una controversia.
Il CNF ha predisposto i nuovi modelli, sia generici che con riferimento alla materia del diritto di famiglia, da utilizzare per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita. (Clicca qui)
Si ricorda che ai sensi dell'art. 11 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 "i difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione, sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati"
AI FINI DEL DEPOSITO AL COA DELL'ACCORDO È NECESSARIO UTILIZZARE LA PIATTAFORMA CREATA DAL CNF: clicca qui