Si richiama l'attenzione degli Enti formatori, interessati a presentare la domanda di accreditamento, al rispetto del termine perentorio dei 10 giorni previsto dall'art. 15 comma 1 Reg. 5/20215 secondo cui "Il soggetto promotore, che intenda richiedere l’accreditamento o l’autorizzazione di cui all’art. 5, III comma del presente regolamento, presenta, con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il termine perentorio di dieci giorni prima dello svolgimento dell’attività, la domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati"