Si ritiene opportuno dare indicazioni provvisorie ed urgenti circa le modalità da seguire nell’iscrizione di dette procedure.
L’esigenza scaturisce dal fatto che i sistemi informatici ministeriali non hanno recepito, ad oggi, la nuova ritualità, imponendo al legale la scelta tra il pignoramento presso il debitore (identificato come “cartabia”) e quello presso terzi secondo il rito ordinario preesistente (tutt’oggi ancora vigente al fianco del “nuovo” presso terzi ex 492 bis c.p.c.).
Riteniamo, fino ad aggiornamento dei sistemi, di suggerire all’avvocatura l’iscrizione del nuovo 492 bis, secondo lo schema del “presso terzi”, inserendo una fittizia data di udienza (senza l’indicazione della quale il sistema non consente di procedere nell’iscrizione a ruolo) che l’ufficio provvederà a spostare a seguito del decreto di fissazione dell’udienza da parte del G.E.
Si suggerisce, pertanto, in questo tipo di procedure, di non utilizzare lo schema del pignoramento presso il debitore “cartabia” che, seppure assimilabile alla procedura 492 bis cpc, non permette un legittimo e regolare svolgimento della procedura e soprattutto una regolare definizione, a livello informatico, del procedimento stesso.
Ci si riserva di fornire indicazioni più complete ed aggiornate non appena disponibili.