Ai sensi dell’art. 12 e 13 del D.P.R. 13 gennaio 1990 n. 43 presso ciascun ente è costituito un fondo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza degli enti".
Il fondo è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti ed altre iniziative individuate con la contrattazione articolata a livello di ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.
Ai fine delle derminazione degli elementi accessori della retribuzione del personale dipendente, visti gli art. 35-36-37 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 per il personale degli Enti pubblici non economici e successivi accordi di modifica, la ripartizione del premio annuo viene operata una parte tenendo conto sia delle aree e dei profili, che sulla base delle ore di lavoro ordinario effettivamente svolte, escluse quindi eventuali ore di lavoro straordinario e di assenze previste per legge o per contratto.