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Palazzo di Giustizia

OIV

Non è stata prevista la costituzione di un OIV (Organismo Indipendente di Valutazione) poichè l’art. 2 comma 2 bis  D.L. 101/2013 conv. L. 125/2013 prevede espressamente  che “Gli ordini, i collegi professionali,  i  relativi  organismi nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarità, ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni  di cui al titolo III e  ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza pubblica”.