Competenza giurisdizionale del Consiglio Nazionale Forense ex art. 36 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247
Art. 31 L. 247/2012
1. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione e' svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica quattro anni e possono essere
confermati per non piu' di due volte consecutive.